LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.