LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo II
 Altre disposizioni in materia di urbanistica
Art. 48
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), dopo le parole << legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), >> sono inserite le seguenti: << ovvero nelle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), >>.

Art. 49
1.
Al comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), le parole << il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR. >> sono sostituite dalle seguenti: << l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune procedente. >>.

Art. 50
1.
L' articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63 quater
 (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 . In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.
2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all' articolo 9 della legge regionale 21/2015 . In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.>>.

Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 7, lettera h), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 63 quinquies, c. 7, L.R. 5/2007.