LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
1.
Dopo il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono inseriti i seguenti:
<<19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.
19 ter. Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
19 quater. In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 19 bis, della legge regionale 27/2014 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.