LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 (Attuazione degli interventi)
1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all' articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.
6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.
7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 13/2020