LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inserite le seguenti:
<<a bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi;
a ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore;>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) dopo le parole << la parete finestrata >> sono inserite le seguenti: << , anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), >>;

b)
alla lettera f) dopo le parole << autorimesse, lavanderie, >> la parola << ripostigli, >> è soppressa.

3. All' articolo 3 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. In attuazione dell' articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.>>;

b)
dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:
1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
2) logge e porticati liberi, androni e bussole;
3) rampe e scale aperte;
4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
6) tettoie, pensiline e pergolati.
2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole << alla ricezione >> le parole << delle segnalazione certificata di inizio attività e >> sono sostituite dalle seguenti: << delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate, >> e dopo le parole << comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi >> le parole << compreso il certificato di agibilità >> sono sostituite dalle seguenti: << compresa la segnalazione certificata di agibilità >>;

b)
alla lettera c) dopo le parole << al rilascio dei permessi di costruire, >> le parole << dei certificati di agibilità, >> sono soppresse.

5.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << Ai fini del rilascio del permesso di costruire >> le parole << o del certificato di agibilità >> sono soppresse.

6.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 le parole << Lo Sportello Unico >> sono sostituite dalle seguenti: << Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, lo Sportello Unico >>.

7.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << modalità individuate con >> le parole << decreto del Presidente della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 >>.

8.
Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 dopo la parola << acquisisce >> è inserita la seguente: << esclusivamente >>.

9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<4 bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, per gli adempimenti di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione:
a) entro il quinto giorno del mese successivo all'accertamento delle opere realizzate abusivamente, il Segretario comunale invia l'elenco mensile redatto ai sensi dell' articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , contenente i rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le relative ordinanze di sospensione dei lavori;
b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, i Comuni inviano per via telematica i dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII.>>.