LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
440.01 - Beni ambientali
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)
1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ci si avvale, senza costi tariffari di competenza regionale, delle Stazioni di Controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017