LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 92
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.>>.