1.
La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
d)
per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'
articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
e)
per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'
articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004
;
f)
dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'
articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004
, la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.