LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 33
 (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a loro favore dal medesimo organismo con riferimento alla sottomisura 19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.
5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.
6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall' articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
10.
Al comma 5 dell'articolo 74 della legge regionale 4/2016 la data << 30 giugno 2017 >> è sostituita dalla seguente: << 31 dicembre 2017 >>.