LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo IV
  Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
Art. 98
1. All' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << al superamento dell'esame di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) >>;

b)
al comma 4 bis la parola << corso >> è sostituita dalla seguente: << esame >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 99
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 6/2008 ;
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.>>.

Art. 100
  (Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 56/1986 )
1.
L' articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.