LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo II
  Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
Art. 71
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole << , e cinque colombacci >> sono soppresse.

Art. 72
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. In applicazione dell' articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992 , è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.>>.

Art. 73
1. All' articolo 21 bis della legge regionale 24/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole << di eliminazione mediante combustione >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << Il Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione >>.