LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA
Capo I
 Contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina
Art. 61
 (Finalità)
1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia" ai sensi dell' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
Art. 62
 (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:
a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;
b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;
c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):
a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;
b) area Carnia;
c) area Gemonese e area Torre;
c bis) area Collinare;
d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;
e) area Giuliana.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 63
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 ;
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 , la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 34, L. R. 45/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.
Art. 64
 (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)
1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.
2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:
a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un dipendente del Servizio competente;
c) il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;
e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.
3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.
Art. 65
 (Istruttoria delle domande di contributo)
1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:
a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;
b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.
3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);
b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).
4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:
a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;
b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.
5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 66
 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia".
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.
Art. 67
 (Restituzione dei contributi erogati)
1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia", è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.
Art. 68
 (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 , in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .
2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 marzo 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;
b) elaborati grafici;
c) preventivo di spesa;
d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
(1)
3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell' articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 45/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 6/2021
3Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 69
 (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)
1. AI fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 70
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo II
  Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
Art. 71
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole << , e cinque colombacci >> sono soppresse.

Art. 72
1.
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. In applicazione dell' articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992 , è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.>>.

Art. 73
1. All' articolo 21 bis della legge regionale 24/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 le parole << di eliminazione mediante combustione >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << Il Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione >>.

Capo III
  Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
Art. 74
1. All' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ;>>;

b)
le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;

c)
dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
<<e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;>>.

(1)
Note:
1Le lettere a) e b) del c. 1 del presente articolo hanno effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 75
1.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2008 le parole << l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) >>.

Art. 76
1. All' articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;>>;

b)
alla lettera e) del comma 3 le parole << strategie, obiettivi faunistici e criteri >> sono sostituite dalle seguenti: << i criteri >>;

c)
la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.>>;

e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.>>.

Art. 77
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << Orso bruno (Ursus arctos), >> sono inserite le seguenti: << Sciacallo dorato (Canis aureus), >>.

Art. 78
1. All' articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.>>;

b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.>>.

c)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.
7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.
7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.>>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 79
1. All' articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << predispone il PVD >> sono inserite le seguenti: << anche solo per alcune specie, >>;

b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.>>.

Art. 80
1. All' articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è abrogato;

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.>>.

Art. 81
1. All' articolo 15 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << , il piano di prelievo venatorio >> sono soppresse;

b)
alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole << e il registro degli inviti >>.

Art. 82
1. All' articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , dell'Associazione di cui all'articolo 19 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << dall'Assemblea dei soci e >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).>>;

d)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.>>.

Art. 83
1.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole << , con le modalità stabilite dall'Associazione di cui all'articolo 19, >> sono soppresse e dopo le parole << sono tenute a partecipare. >> è aggiunto il seguente periodo: << Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento. >>.

Art. 84
1.
Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6/2008 sono abrogate.

Art. 85
1.
All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << del Distretto venatorio >> sono inserite le seguenti: << o dell'associazione Riserva di caccia >>.

Art. 86
1.
Il comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.>>.

Art. 87
1. All' articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << scarso rilievo >> sono sostituite dalle seguenti: << non rilevante interesse >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.>>;

c)
al primo periodo del comma 3 le parole << inferiore all'annata venatoria >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a cinque mesi >> e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: << e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis >>;

d)
il comma 5 è abrogato;

e)
al comma 7 le parole << è ammesso >> sono sostituite dalle seguenti: << sono consentiti l'immissione e >>.

Art. 88
1.
Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008 le parole << nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano >> sono soppresse.

Art. 89
1.
Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2008 le parole << e all'Associazione dei cacciatori >> sono soppresse.

Art. 90
1. All' articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
al primo periodo del comma 3 le parole << di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori >> sono sostituite dalle seguenti: << di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio >> e le parole << istituito presso l'Associazione dei cacciatori >> sono soppresse;

e)
l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: << L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste: >>;

f)
alla lettera a) del comma 4 le parole << prova orale >> sono sostituite dalle seguenti: << o più prove >> e dopo le parole << zoologia applicata alla caccia, >> sono inserite le seguenti: << sulle principali patologie della fauna selvatica, >>;

g)
al comma 6 le parole << e campi di tiro a volo >> sono soppresse;

h)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.>>;

i)
il comma 8 è abrogato.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 91
1.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le seguenti parole: << , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis >>.

Art. 92
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.>>.

Art. 93
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.>>.

Art. 94
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell' articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).>>.

Art. 95
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;>>;

b)
la lettera e) è abrogata;

c)
alla lettera g) le parole << comma 1, >> sono soppresse;

d)
dopo la lettera h) è aggiunta le seguente:
<<h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.>>.

Art. 96
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 41 della legge regionale 6/2008 le parole << e le Province sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << è autorizzata >>.

Art. 97
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008 )
1. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità previste dall' articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall' articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008 , come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Capo IV
  Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
Art. 98
1. All' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << al superamento dell'esame di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) >>;

b)
al comma 4 bis la parola << corso >> è sostituita dalla seguente: << esame >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 99
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 6/2008 ;
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.>>.

Art. 100
  (Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 56/1986 )
1.
L' articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.

Capo V
  Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)
Art. 101
1. All' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.>>.

Art. 102
1. All' articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2) >> sono sostituite dalle seguenti: << superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3) >>;

b)
al comma 1 bis la parola << soci >> è sostituita dalla seguente: << cacciatori >> e la parola << corso >> è sostituita dalla seguente: << esame >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Capo VI
 Altre disposizioni in materia faunistica
Art. 103
1.
L' articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è abrogato.

Art. 104
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 105
 (Norme transitorie in materia di attività venatoria)
1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:
a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;
b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 ), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;
c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all' articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.
Art. 106
 (Abrogazioni in materia di attività venatoria)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
b) i commi 103 e 104 dell' articolo 2 della legge regionale 14/2016 .