LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo II
  Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)
Art. 57
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
<<c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;>>.

Art. 58
1. All' articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:
<<1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell' articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:
a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;
b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;
c) alle modalità di impiego degli attrezzi;
d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.>>;

b)
al comma 3 le parole << comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << presente articolo >> e le parole << , dai Corpi di vigilanza provinciale >> sono soppresse.

Art. 59
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005 )
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005 , come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.