LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Capo I
  Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga)
Art. 44
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 34/1988 )
1.
L' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Catasto delle valanghe)
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.
2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).
3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.>>.

Art. 45
  (Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 34/1988 )
1.
L' articolo 3 della legge regionale 34/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)
1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.

Art. 46
1.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 le parole << Direzione regionale della pianificazione territoriale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di tutela geologica, >> e le parole << Direzione regionale delle foreste >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di valanghe >>.