LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 87
1. All' articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << scarso rilievo >> sono sostituite dalle seguenti: << non rilevante interesse >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.>>;

c)
al primo periodo del comma 3 le parole << inferiore all'annata venatoria >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a cinque mesi >> e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: << e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis >>;

d)
il comma 5 è abrogato;

e)
al comma 7 le parole << è ammesso >> sono sostituite dalle seguenti: << sono consentiti l'immissione e >>.