LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 61
 (Finalità)
1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia" ai sensi dell' articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .