LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 50
1. All' articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:
a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;
b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.>>.