LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 6
 (Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono , ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.
3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
2Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020