1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
c)
gli articoli 34 e 35 della
legge regionale 19 giugno 1985, n. 25
(Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
f)
gli articoli 63, 64 e 65 della
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
(Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
o)
il
comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);