LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 13
 (Formazione tecnica superiore)
1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015 .