Art. 12
(Istruzione e formazione professionale)
1.
La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'
articolo 43 del decreto legislativo 81/2015
, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.
3. Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.