LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Capo I
 Programmazione e analisi dei fabbisogni
Art. 26
 (Programmazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.
3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali dando priorità agli interventi volti a sopperire al disallineamento fra la domanda di professionalità emergente dal territorio e le competenze possedute dalla popolazione regionale.
4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 70, lettera f), L. R. 12/2025
Art. 27
 (Analisi dei fabbisogni)
1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.
2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.
2 bis. La Regione promuove l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, anche al fine di elaborare stime sui risultati socio-occupazionali degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 26. Gli strumenti attuativi prevedono, laddove pertinenti, stime e valutazioni in ordine alle previste ricadute occupazionali degli interventi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 70, lettera g), L. R. 12/2025