LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Sezione I
 Sistema della formazione
Art. 10
 (Sistema regionale della formazione)
1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.
2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.
3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.
4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Azioni formative)
1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.
Art. 12
 (Istruzione e formazione professionale)
1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 81/2015 , finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.
3. Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.
Art. 13
 (Formazione tecnica superiore)
1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015 .
Art. 14
 (Formazione permanente)
1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno.
3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.
4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 81/2015 , quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:
a) persone sottoposte a esecuzione penale;
b) persone con disabilità;
c) persone con problemi di dipendenza;
d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
e) persone migranti;
f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.
Art. 16
 (Esami finali)
1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.
2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 17
 (Azioni non formative)
1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.
2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di IeFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15.
3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.
4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.
5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.
Art. 18
 (Fornitura di attrezzature e macchinari)
1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.
2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 19
 (Selezione degli interventi)
1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti a cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.
3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.