LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Capo I
 Orientamento permanente
Art. 8
 (Sistema dell'orientamento permanente)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che, nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona, anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei cambiamenti sociali. II sistema dell'orientamento permanente assicura la qualità e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.
Art. 9
 (Servizio regionale per l'orientamento permanente)
1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti che vi operano, promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 8.
3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.
4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020