LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 7
 (Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)
1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.