LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 31
 (Rendicontazione)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.
2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.