LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 30
 (Erogazione anticipata dei finanziamenti)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.
2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.