LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 22
 (Soggetti affidatari degli interventi formativi)
1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:
a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;
m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.
1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.
2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
3. Le Università, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggetti ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.
3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.
4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 4, L. R. 27/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 6/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 63, comma 1, L. R. 8/2022
7Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.