LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 14
 (Formazione permanente)
1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno.
3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.
4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 81/2015 , quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.