LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/08/2017
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva
170.02 - Tributi

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 8 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19, >> e le parole << , nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni >> sono soppresse.

2.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << del divieto di cui all'articolo 6, comma 8, è soggetta >> sono sostituite dalle seguenti: << dei divieti di cui all'articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e di cui all'articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette >>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << di cui all'articolo 6, comma 7 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6, comma 17, >> e le parole << di cui all'articolo 6, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli >>.

4.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:
<< 2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell' articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.>>.

5.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:
<<3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.>>.