LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 16
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) i commi 8 (modificativo dell' articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) e 10 dell' articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
c) il comma 23 (modificativo dell' articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) dell' articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) l'articolo 16 (modificativo della legge regionale 12/2000 ) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
e) il comma 83 (modificativo dell' articolo 1 della legge regionale 12/2000 ) dell' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) l'articolo 133 (modificativo dell' articolo 4 bis della legge regionale 12/2000 ) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all' articolo 23 della legge regionale 34/1981 , in materia di vigilanza)).