LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 14 bis
 (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM)
1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:
a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;
b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 61, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.