LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 7
 (Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi)
1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.
2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.