Art. 3
(Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)
1.
La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento all' EDR del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 4 sostituito da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.