LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 3
 (Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)
1. La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento all' EDR del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
2 bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
3 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
(7)
3 ter. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
a) abbiano compiuto sedici anni;
b) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
c) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
(8)
3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'EDR del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3 bis e 3 ter.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 4 sostituito da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 3 sostituito da art. 3, comma 11, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 11, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.