LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 2 bis
 (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)
1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:
a) l'importo del contributo annuale;
b) le modalità di versamento del contributo annuale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 61, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.