LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/07/2017
Materia:
210.05 - Flora

Art. 14
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:
a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all' articolo 23 della legge regionale 34/1981 , in materia di vigilanza);
b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta;
b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;
c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;
d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.
2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.
4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.
5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.
6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2019
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 51, lettera f), L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 61, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.