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Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 (Soccorso ed elisoccorso)
1. Per l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, ivi incluso il recupero dei soggetti deceduti, in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale, il CNSAS FVG si coordina con la Rete dell'Emergenza e Urgenza regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112), di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 , relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e alla normativa nazionale di recepimento.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell' articolo 2, comma 2, della legge 74/2001 , assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'articolo 6.
4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.