LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 (Finalità)
1. Le presenti norme sono intese a favorire e supportare nella loro integralità lo svolgimento delle funzioni proprie del CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:
a) definendo la governance regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale;
b) delineando l'attività formativa e didattica svolta dal CNSAS FVG;
c) definendo la natura delle prestazioni erogate;
d) stabilendo i tratti distintivi delle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge 74/2001 .