LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
b) l' articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
d) i commi 78, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quater, 79 quinquies, 79 sexies e 79 septies dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
e) l' articolo 164 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).