LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 (Recupero e trasporto di cadavere)
1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere.
2. Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.