LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2017, n. 24

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

TESTO VIGENTE dal 06/07/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/2017
Materia:
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all' articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti:
a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso;
b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario;
c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.