LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 20

Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus).

TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 3
 (Piano triennale di eradicazione della nutria)
1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene:
a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;
b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria;
c) le modalità di coinvolgimento dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;
d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;
e) le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell' articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).