LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Capo I
 Disposizioni in materia di turismo e società sportive professionistiche
Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 )
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
b ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.>>.

3.
Gli articoli 55 bis e 108 della legge regionale 2/2002 , l' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell' articolo 55 bis della legge regionale 2/2002 ), e l' articolo 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell' articolo 108 della legge regionale 2/2002 ), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Nella L.R. 14/2017, all'articolo 2, comma 1, lettera e), anziché <<...legge regionale 12 maggio 2107, n. 14,>>, deve correttamente leggersi <<...legge regionale 12 maggio 2017, n. 14,>> come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 24/5/2017, n. 21.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera w), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 22/2015 )
1. All' articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 2 la parola << vitivinicole >> è soppressa;

b)
al comma 1 dopo le parole << alla somministrazione del vino >> sono aggiunte le seguenti: << o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell' articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , >> e dopo le parole << documenti amministrativi), >> sono aggiunte le seguenti: << ove prevista, >>.

Art. 4
  (Modifica alla legge regionale 27/2014 )
1.
Dopo il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.27 (Finanziaria 2015), è inserito il seguente:
<< 38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 , sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 95, L. R. 12/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 63, L.R. 3/2002.