LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Art. 12
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 ter dell'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole << Gorizia SpA >> sono inserite le seguenti: << e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a. >>;

2)
le parole << lettera d) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e) >>.

b) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << nell'anno di insediamento e nell'anno successivo >> sono sostituite dalle seguenti: << nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, >> e le parole << e di cui all' articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002 , come aggiunto dall'articolo 93 >> sono soppresse;

2)
al comma 2 le parole << , e di cui all' articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002 >> sono soppresse e le parole << possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali >> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali >>;

c) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << ai consorzi >> sono aggiunte le seguenti: << e ai Consorzi di sviluppo industriale >> e le parole << e le spese di certificazione di cui al comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura >>;

2)
al comma 4 dopo la parola << contributo >> sono inserite le seguenti: << i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e >> e le parole << corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all' articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 . L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore >> sono sostituite dalle seguenti: << di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 >>;

3)
i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

4)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.>>.