LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2017, n. 14

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.04 - Cooperazione
340.01 - Sport

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 )
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) avere esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, attività d'impresa ricettiva o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
b ter) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al turismo.>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.>>.

3.
Gli articoli 55 bis e 108 della legge regionale 2/2002 , l' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2013 (introduttivo dell' articolo 55 bis della legge regionale 2/2002 ), e l' articolo 106, comma 38, della legge regionale 29/2005 (modificativo dell' articolo 108 della legge regionale 2/2002 ), sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.