LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 27
  (Disciplina transitoria nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 )
1. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 , come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 24/2016 , al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2017. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 11, L. R. 44/2017