LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 25
  (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 )
1. Al fine di consentire il completamento dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 26, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), trasferite dalla Provincia di Udine alla Regione, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.