LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 13
 (Conferma di contributo al Comune di Forgaria nel Friuli)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013 , in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per l'ultimazione dei lavori oggetto del finanziamento suddetto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
3. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del termine massimo fissato dall'articolo 14, comma 4, del bando di cui al comma 1.