Art. 4
(Conferma di contributi in materia di beni culturali)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi:
a)
per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio degli archivi storici e degli archivi ecclesiastici ai sensi dell'
articolo 46 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
(Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
2. Al fine della conferma, gli interventi di cui al comma 1 devono risultare ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari presentano alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.
4. Ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
5. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
6. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 3, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.