LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12

Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/05/2017
Materia:
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 4
 (Conferma di contributi in materia di beni culturali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi:
a) per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio degli archivi storici e degli archivi ecclesiastici ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
b) di acquisizione e valorizzazione, nonché di conservazione, restauro, protezione di beni mobili culturali, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 60/1976 .
2. Al fine della conferma, gli interventi di cui al comma 1 devono risultare ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari presentano alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.
4. Ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
5. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 4 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
6. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 3, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.